Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di partecipare alla società online. Come ogni attore di una società, il cittadino digitale diviene portatore di diritti e doveri, fra questi quelli relativi all’uso dei servizi dell’amministrazione digitale.

La cittadinanza digitale è un’estensione della cittadinanza “tradizionale”, dovuta all’ampliamento dei mezzi a disposizione del cittadino per l’esercizio di alcuni suoi diritti (come la partecipazione, l’informazione e l’interazione) e dei suoi doveri. Quindi è comprensibile che questa nuova tipologia di cittadinanza non è un’alternativa opposta a quella classica, ma, invece, la “cittadinanza digitale” è quell’insieme di diritti/doveri che, grazie al supporto di una  serie di strumenti (l’identità, il domicilio, le firme digitali) e servizi, mira a semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione tramite le tecnologie digitali.

Le ultime novità in fatto di cittadinanza digitale si sono avute con il D.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 gennaio 2018 con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al codice dell’amministrazione digitale, risalente al 2005, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, chiamato proprio Carta della cittadinanza digitale.

La Carta della cittadinanza digitale sancisce il diritto di cittadini  e  imprese,  “anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione  e della comunicazione…di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi  di  loro  interesse  in  modalità digitale…al fine di garantire  la  semplificazione nell’accesso  ai  servizi  alla   persona” e “riducendo   la necessità dell’accesso fisico  agli  uffici  pubblici”.

Cosa sono i diritti digitali dei cittadini?

Il codice dell’amministrazione digitale (CAD) li identifica chiaramente:

– il diritto all’uso di soluzioni e di tecnologie per potere colloquiare in modalità digitale con le Amministrazioni (art.3,CAD);

– il diritto alla identità digitale (art. 3,1-quinquies);

– il diritto di accesso telematico ai dati, alle informazioni e ai documenti (art. 52, CAD);

– il diritto di conoscere in rete la situazione relativa alle proprie istanze (art. 3, 1-quater, CAD);

– il diritto all’amministrazione digitale ( art.2, 3 e ss.;12, 40, 41, 53, 64 e 65, CAD);

– il diritto alla sicurezza informatica dei propri dati personali e del patrimonio informativo pubblico (d.lgs. 196/2003; art. 51,CAD);

– il diritto alla qualità dei servizi erogati in rete (art. 7,CAD);

– il diritto alla partecipazione democratica elettronica (art. 9,CAD).

Non si tratta quindi di una legge sull’informatica nelle P.A.

Il CAD è un provvedimento che prevede per le P.A. un cambio del loro modello organizzativo volto a creare un’amministrazione pubblica digitale.

Un’amministrazione digitale si caratterizza, quindi, per essere un’amministrazione semplificata e trasparente, un’amministrazione accessibile in rete, un’amministrazione che eroga servizi in rete, un’amministrazione che corrisponde quindi ad un nuovo modello di relazione con i cittadini e le imprese. La realizzazione dell’amministrazione digitale non si esaurisce nell’acquisizione di tecnologie, ma determinante diventa il ruolo e l’ apporto diretto e continuo sia degli Organi politico-amministrativi sia della dirigenza e/o degli apicali, finalizzato ad una modifica radicale dell’organizzazione e dei servizi.

Il CAD raccoglie ormai non solo diritti e doveri che già contraddistinguono il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, ma individua e getta le basi giuridiche per nuovi strumenti e servizi volti a rafforzare quelli esistenti, sulla scia anche di quanto previsto nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

Tra i diritti di cittadinanza digitale previsti dall’ultimo correttivo del CAD, quello di eleggere un proprio domicilio digitale presso cui ricevere le comunicazioni della PA per via telematica.

Viene fornita quindi una definizione più precisa del domicilio digitale: “un  indirizzo  elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica  certificata o  un  servizio   elettronico   di   recapito   certificato qualificato”, che potrà essere attivato entro l’estate di quest’anno. Per attivarlo occorrerà dotarsi di un’identità digitale SPID e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un altro indirizzo equivalente come il servizio elettronico recapito certificato.

Le comunicazioni elettroniche inviate al domicilio digitale hanno gli stessi effetti giuridici delle “comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”, spiega l’art. 7 .

Il principale obiettivo di questa normativa sembra essere quello di una pubblica amministrazione semplificata e finalmente “a portata di mano”, grazie anche a una sorta di pannello di controllo centrale da cui i cittadini possono gestire i rapporti con la PA.

Vediamo ora nel dettaglio i principali elementi che contraddistinguono la Cittadinanza Digitale e che hanno subito alcune modifiche nell’ultimo correttivo del CAD:

Il Difensore Civico Digitale Unico

Al fine di garantire che ai cittadini vengano riconosciuti i diritti di cittadinanza digitale, l’ultima versione del CAD prevede inoltre l’istituzione della figura del Difensore Civico Digitale Unico invece dei moltissimi difensori civici digitali che avrebbero dovuto essere istituiti in tutte le Amministrazioni dello Stato. Il Difensore Civico Digitale Unico dovrà intervenire presso le amministrazioni o i concessionari di pubblici servizi inadempienti, su segnalazione di cittadini e imprese, per invitarli a rimuovere gli ostacoli che impediscono  l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale.

Pagamenti digitali

La Carta della cittadinanza digitale prevede il diritto per i cittadini di utilizzare i pagamenti  digitali  ed  elettronici effettuati  con  qualsiasi  modalità  di  pagamento,   (incluso  l’utilizzo  per  i  micropagamenti   del   credito telefonico) quale mezzo  principale   per i pagamenti verso la pubblica amministrazione  e gli  esercenti  servizi  di  pubblica utilità.

La firma digitale

La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale, garantendone l’autenticità, l’integrità e la non ripudiabilità. La firma digitale utilizza una coppia di chiavi digitali asimmetriche una privata e una pubblica. La prima è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. La seconda è usata per verificare l’autenticità della firma.

Firma digitale, firma qualificata e firma elettronica avanzata integrano la forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata prevista dall’articolo 2702 del Codice civile.

SPID

Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) permette ai cittadini di accedere ai servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Come definita dalla carta della cittadinanza digitale, l’identità digitale è “la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale”.

Attualmente le identità digitali sono poco più di 2 milioni rilasciate da 8 provider e  consentono l’accesso ai servizi di circa 3.800 amministrazioni.

CIE

La nuova Carta di identità elettronica è un documento personale dotato di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare, attestandone l’identità. Può essere utilizzata anche come documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione europea e per richiedere una identità SPID. Si può richiedere alla scadenza della propria carta d’identità o in caso di smarrimento o furto di quella cartacea e arriva a casa entro sei giorni dalla richiesta al Comune di residenza.

ANPR

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) viene istituita dall’articolo 2 del decreto-legge n.179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 (che ha sostituito l’art 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82), con l’obiettivo di far confluire tutte le anagrafi comunali in un’unica infrastruttura telematica che diventerà il sistema anagrafico di riferimento per l’intero Paese.

L’ANPR subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE), nonché alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni e, oltre a semplificare operazioni quali il cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni e censimenti, permetterà altresì di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;  garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico.