Autunno: riforma Urbani?

26 Aprile 2002

Venerdì scorso in Roma durante il

convegno "Un anno per lo sport" è

stato reso noto che entro il prossimo

settembre la proposta di legge quadro

dello sport dilettantistico, attesa da

venti anni, sarà legge dello Stato.

Sulla base delle sintetiche anticipazioni

in conferenza stampa , il ddl

(disegno di legge) Urbani, titolare del

Ministero dei beni culturali con delega

per lo sport, appare una rivisitazione

di quello che fu il ddl Veltroni (1997): in

esso si prevede per le associazioni sportive

dilettantistiche l'acquisto della personalità

giuridica per accedere ai mutui

dell'Istituto per il Credito Sportivo, l'obbligo

di iscrizione nel registro nazionale

delle società tenuto dal Coni (requisito

per ottenere contributi pubblici), la possibilità

in caso di dissesto di fare ricorso

alle risorse di un Fondo di garanzia, ed il

diritto di prelazione nella stipula di convenzioni

per la gestione di impiantistica

pubblica rispetto ad altri soggetti.

Sotto l'aspetto tributario vediamo

insieme i primi rilievi.

Durante l'iter parlamentare del provvedimento

viene auspicata la valutazione

di procedere alla prevista estensione

della disciplina delle Onlus ad un settore

che di fatto ruota già intorno ad

un regime fiscale e contabile agevolato

come quello forfettario della legge 16

dicembre 1991, n. 398, di cui si propone

l'innalzamento del plafond dei ricavi

commerciali per accedervi da 185 a

310mila euro; il rischio di creare ulteriore

confusione è alto.

Nell'ottica di stimolare l'intervento

dei privati cittadini viene poi disposto

l'innalzamento da 1.032 a 2.500

euro del tetto annuo massimo delle

erogazioni liberali a favore dello sport

dilettantistico, che dà diritto ad una

detrazione Irpef in percentuale in sede

di dichiarazione dei redditi.

La norma dovrebbe tuttavia caratterizzarsi

come la legge delle "sponsorizzazioni

agevolate" fino a 300mila

euro. La portata dei benefici è tutta da

verificare: la prevista esenzione Irap dei

proventi di sponsorship in un futuro

senza imposta regionale (quasi certo

per le Onlus) può perdere di efficacia

per i sodalizi, così come per le aziende

la prevista equiparazione dei costi di

sponsorizzazione a quelli di pubblicità

(e non a quelli di rappresentanza) nei

bilanci. Spieghiamo: iva ed imponibile

degli oneri di pubblicità sono interamente

deducibili, a differenza di quanto

avviene per le spese di rappresentanza

dove l'iva e l'imponibile sono indeducibili

rispettivamente nella misura del

100 e del 67%. Ebbene l'agevolazione

in questione è di fatto una prassi

ormai consolidata nelle imprese, contro

la quale d'altronde il ministero non si

è mai opposto nonostante il diverso

avviso degli ispettori del Secit.









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