Venerdì scorso in Roma durante il
convegno "Un anno per lo sport" è
stato reso noto che entro il prossimo
settembre la proposta di legge quadro
dello sport dilettantistico, attesa da
venti anni, sarà legge dello Stato.
Sulla base delle sintetiche anticipazioni
in conferenza stampa , il ddl
(disegno di legge) Urbani, titolare del
Ministero dei beni culturali con delega
per lo sport, appare una rivisitazione
di quello che fu il ddl Veltroni (1997): in
esso si prevede per le associazioni sportive
dilettantistiche l'acquisto della personalità
giuridica per accedere ai mutui
dell'Istituto per il Credito Sportivo, l'obbligo
di iscrizione nel registro nazionale
delle società tenuto dal Coni (requisito
per ottenere contributi pubblici), la possibilità
in caso di dissesto di fare ricorso
alle risorse di un Fondo di garanzia, ed il
diritto di prelazione nella stipula di convenzioni
per la gestione di impiantistica
pubblica rispetto ad altri soggetti.
Sotto l'aspetto tributario vediamo
insieme i primi rilievi.
Durante l'iter parlamentare del provvedimento
viene auspicata la valutazione
di procedere alla prevista estensione
della disciplina delle Onlus ad un settore
che di fatto ruota già intorno ad
un regime fiscale e contabile agevolato
come quello forfettario della legge 16
dicembre 1991, n. 398, di cui si propone
l'innalzamento del plafond dei ricavi
commerciali per accedervi da 185 a
310mila euro; il rischio di creare ulteriore
confusione è alto.
Nell'ottica di stimolare l'intervento
dei privati cittadini viene poi disposto
l'innalzamento da 1.032 a 2.500
euro del tetto annuo massimo delle
erogazioni liberali a favore dello sport
dilettantistico, che dà diritto ad una
detrazione Irpef in percentuale in sede
di dichiarazione dei redditi.
La norma dovrebbe tuttavia caratterizzarsi
come la legge delle "sponsorizzazioni
agevolate" fino a 300mila
euro. La portata dei benefici è tutta da
verificare: la prevista esenzione Irap dei
proventi di sponsorship in un futuro
senza imposta regionale (quasi certo
per le Onlus) può perdere di efficacia
per i sodalizi, così come per le aziende
la prevista equiparazione dei costi di
sponsorizzazione a quelli di pubblicità
(e non a quelli di rappresentanza) nei
bilanci. Spieghiamo: iva ed imponibile
degli oneri di pubblicità sono interamente
deducibili, a differenza di quanto
avviene per le spese di rappresentanza
dove l'iva e l'imponibile sono indeducibili
rispettivamente nella misura del
100 e del 67%. Ebbene l'agevolazione
in questione è di fatto una prassi
ormai consolidata nelle imprese, contro
la quale d'altronde il ministero non si
è mai opposto nonostante il diverso
avviso degli ispettori del Secit.