Il mercato che non c'è

20 Aprile 1999

La riforma tributaria Visco obbliga

le associazioni sportive dilettantistiche

a rendicontare i movimenti finanziari

(quelli di cassa e di banca) relativi alla

gestione dell'attività sociale.

Questo adempimento sta facendo

emergere sui libri contabili (giornalmastro)

le operazioni legate alla compravendita

delle prestazioni sportive

degli atleti.

Nel calcio, sport nazionale, il fatto si

tinge dei contorni tipici del fenomeno

di costume che fa il verso al più famoso

mercato dei professionisti in Milano, a

partire dal luogo per antonomasia degli

scambi, l'albergo.

Nella sostanza (leggi soldi) fra i due

mondi c'è l'abisso in termini di valore

della singola operazione, ma il numero

delle contrattazioni circa i trasferimenti

(temporanei o definitivi) dei calciatori

non è da meno, considerato il frazionamento

dei campionati regionali minori.

Il volume della campagna acquistivendite

del calcio dilettantistico non

è dato a sapere. Per evitare i fulmini

della federcalcio e quelli del fisco, ci si

difende nell'ambiente negando spesso

il titolo oneroso degli scambi.

In materia non mancano le zone

d'ombra.

Carte federali alla mano, il punto 2

dell'art. 41 del Regolamento della Lega

Nazionali Dilettanti decreta la nullità,

con tanto di rinvio alla giustizia sportiva

delle parti in causa, di accordi e di

convenzioni di carattere economico fra

società e calciatori.

Quanto sopra lascia quasi ad intendere

che solo la persona fisica (calciatore,

parente o procuratore), non potendo

essere proprietario del vincolo di utilizzazione

dell'atleta (cartellino), non può

contrattarlo. Un chiarimento federale

circa l'ampliamento del divieto ai sodalizi

sarebbe auspicabile,

Discorso che vale a maggiore ragione

per il fisco.

Il Coni da sempre sposa la neutralità

dei trasferimenti in virtù di un principio

base della riforma tributaria degli anni

Settanta: le cessioni di beni e di servizi

fra associazioni senza fini di lucro

che svolgono attività sotto l'egida della

stessa federazione nazionale rientrano

nell'attività istituzionale non soggetta

a tassazione diretta ed indiretta. Una

posizione ribadita anche dopo l'entrata

in vigore della legge agevolativa dello

sport dilettantistico (la n. 398/91) che

però, stabilendo l'aliquota Iva dei trasferimenti

in questione, implicitamente li

riconduce fra le operazioni commerciali

imponibili. L'incertezza regna sovrana.

Considerato che si tratta di fondi reinvestiti

in buona parte all'interno del

sistema calcio minore e che spesso essi

rappresentano la sopravvivenza per

diversi club, la loro raccolta meriterebbe

una deregulation alla luce del sole.









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