Il rendiconto, che cosa era?

11 Febbraio 2000

L’esperienza di questa settimana di

docenza al corso “la gestione dell’impresa

sociale” presso l’istituto per ragionieri

“E. Bona” mi ha permesso di rafforzare

il giudizio negativo circa la legge 16

dicembre 1991, n. 398, conosciuta negli

ambienti sportivi dilettantistici come

la norma del forfait o della semplificazione

contabile. In soldoni il motto

era: imposte minime dovute allo Stato

contro la tenuta di una sola scrittura (il

famoso borderò Siae).

A quasi ormai dieci anni dalla sua

entrata in vigore, il bilancio degli effetti

della norma non può essere positivo,

nel constatare che la conseguenza della

sua selvaggia applicazione è la disabitudine,

per non dire, l’abbandono della

pratica di rendicontazione della gestione

del sodalizio. E forse non è un caso se

la rendicontazione, già divenuta obbligo

statutario dal 1° gennaio 1998 con

la Riforma Visco per rendere neutrali al

fisco i corrispettivi derivanti dai soci e/o

per vincere la presunzione di commercialità

dell’ente in presenza di entrate

commerciali prevalenti su quelle istituzionali,

dal 2000 è obbligo di legge per

le associazioni sportive dilettantistiche

in regime forfettario.

Ma se oggi riabituarsi ad una puntuale

rendicontazione della gestione

è difficile per tutti i soggetti in regime

della legge n. 398/91, soltanto chi si

trova in particolari situazioni (una minoranza)

sta scoprendo quale siano i costi

per lo sbandamento contabile commesso

incautamente in questi anni. La

sbandierata deregulation delle scritture

contabili per i piccoli sodalizi sportivi

oggi deve fare i conti con normative e

regolamenti che prescindono da quella

agevolazione, concessa all’associazionismo

nel 1991 forse con troppa superficialità

in assenza di una legge-quadro

sullo sport dilettantistico.

E’ il caso di quei sodalizi praticanti

sport agonistici e gestori di impianti

sportivi che, contro un accertamento

Iciap, ora non sono in grado di dimostrare

alla municipalità, attraverso la

rendicontazione, che l’avanzo di gestione

dell’attività commerciale legata allo

sfruttamento della struttura in convenzione

venne indirizzato alla copertura

del disavanzo di gestione dell’attività

sportiva agonistica, o comunque all’investimento

di risorse in tale settore

istituzionale, facendo così cadere la

presunzione comunale di attività con

scopo di lucro. E’ soltanto un esempio

che dimostra come molto probabilmente

la ricerca dell’Erario di un minimo

gettito Irpeg-Ilor dall’associazionismo

sportivo italiano in evoluzione degli

anni Novanta, non doveva avere quale

contropartita una generalizzata deregulation

contabile, da cui ora si chiede

un rientro con tempi e modalità non

facili da rispettare.









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