La vicenda del giovane calciatore
Vincenzo Sarno mette a nudo le anomalie
giuridiche del rapporto di lavoro
nello sport professionistico.
Il diritto sportivo non conosce il
"lavoro minorile", una volta assolto l'obbligo
scolastico, in capo al genitore
usufruttuario per legge: il primo contratto
di lavoro subordinato si stipula a
18 anni. Inoltre la formazione, che nel
settore specifico può intendersi pluriennale
(nel calcio si pensi al "pulcino"
che comincia ad 8 anni), non produce
effetti fra le parti in ordine al diritto dell'
"apprendista" minorenne all'assunzione
da un lato, od a quello del datore
di lavoro di prelazione sulla firma del
primo contratto dall'altro.
E' sotto questo aspetto lacunoso di
legislazione sportiva che i 375mila franchi
francesi versati dalla Torino Spa ai
genitori del Sarno rappresentano un
azzardo, se non ci fosse il paracadute
delle inevitabili pattuizioni fra gentiluomini
a corollario.
Ma che cosa dire allora del sistema
dei centri di formazione francese che
interessa per investimenti miliardari
ben 22 club tra la prima e la seconda
divisione? Si tratta di una vera e propria
rete di scuole (formula studio più calcio)
riconosciuta a tutti gli effetti dal ministero
dell'istruzione e codificata dalla
federcalcio transalpina.
Essa vieta all'interno un "mercato" dei
corsisti durante la formazione, ma nulla
può contro il prelevamento degli stessi
da parte di una società straniera che
interpella la famiglia (il quindicenne
Aliadère da Rambouillet ha preso il volo
per Londra presso l'Arsenal).
I Francesi tuttavia tengono duro,
seguiti dagli Inglesi che stanno copiando
il modello (il Liverpool sta realizzando
una academy costata più di 100milioni
di franchi), perchè il prossimo 15 marzo
l'Uefa potrebbe imporre agli affiliati una
norma in merito a questi centri (e per
analogia ai vivai dei club), basandosi
appunto su di un principio oggetto di
potenziali future discussioni: se è vero
che con la sentenza Bosman il lavoratore
sportivo, scaduto il contratto,
ha libertà di circolazione senza nulla
riconoscere al vecchio datore di lavoro,
l'apprendista minorenne questa libertà
dovrà riscattarla con un risarcimento
proporzionale al periodo trascorso nel
centro di formazione riconosciuto.