Nel dicembre dell’anno 1997 sembrava
che il destino amministrativo e fiscale
per tutte le associazioni sportive non
professionistiche fosse quello di essere
inquadrate come Onlus (organizzazioni
non lucrative di utilità sociale).
Una volta emanata la norma contenuta
nella riforma Visco del terzo settore,
si scoprì che per appartenere a
questa categoria privilegiata di enti non
commerciali era necessario indirizzare
le diverse attività a principi di solidarietà
sociale.
Questa condizione sussiste allorchè
i servizi dell’ente sono resi innanzitutto
a favore di atleti disabili e/o profughi
extracomunitari.
Le entrate derivanti da queste due
tipologie di utenza (introiti istituzionali),
unitamente a quelle ottenute dagli
altri aderenti non svantaggiati (ricavi
connessi), purchè inferiori al 66% dell’ammontare
dei costi complessivi del
sodalizio, sono esenti dall’imposta erariale
Irpeg e da quella locale Irap.
Tuttavia, in considerazione dei settori
speciali di intervento (sport disabile/
Fisd), le Onlus utilizzano spesso operatori
qualificati, legandosi attraverso
una gamma variegata di rapporti: dalle
collaborazioni occasionali a quelle coordinate
e continuative, fino a giungere al
lavoro subordinato.
Su questi oneri, per quanto paradossale,
l’ente è tenuto a versare l’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap)
nella misura del 4,25%.
Ed è su questo fronte che il federalismo
fiscale sta portando delle novità: la
Regione Toscana aveva già deliberato
per il periodo di imposta in corso alla
data del 1° gennaio 2001 l’abbattimento
di un punto percentuale del tributo
gravante sui costi dei collaboratori
impiegati a favore degli utenti svantaggiati;
con la Legge 18 dicembre 2001,
n. 27 (art. 1, comma 7) la Lombardia
è andata oltre ed ha deciso di esentare
tout court dal 2002 le Onlus dal
pagamento del tributo regionale, fermo
restando l’obbligo di presentare la relativa
dichiarazione allo Stato.
Un precedente molto significativo,
pur considerando segnato il futuro dell’imposta,
che non dovrebbe mancare
di produrre reazioni: a) un intensificarsi
dell’azione statale di controllo e di
repressione del fenomeno delle false
Onlus; b) una serie di istanze da parte
delle Onlus nei confronti dei relativi
vertici regionali affinchè adottino la
decisione dei colleghi lombardi; c) una
possibile censura da parte delle Cee per
un ulteriore distinguo, sebbene a livello
locale, nel settore no-profit che, in
quanto tale, dovrebbe essere meritevole
in blocco di agevolazioni. E su questo
ultimo punto potrebbe infatti inserirsi
la protesta delle altre associazioni sportive
senza fini di lucro, ma non Onlus.