Onlus con sconto

25 Gennaio 2002

Nel dicembre dell’anno 1997 sembrava

che il destino amministrativo e fiscale

per tutte le associazioni sportive non

professionistiche fosse quello di essere

inquadrate come Onlus (organizzazioni

non lucrative di utilità sociale).

Una volta emanata la norma contenuta

nella riforma Visco del terzo settore,

si scoprì che per appartenere a

questa categoria privilegiata di enti non

commerciali era necessario indirizzare

le diverse attività a principi di solidarietà

sociale.

Questa condizione sussiste allorchè

i servizi dell’ente sono resi innanzitutto

a favore di atleti disabili e/o profughi

extracomunitari.

Le entrate derivanti da queste due

tipologie di utenza (introiti istituzionali),

unitamente a quelle ottenute dagli

altri aderenti non svantaggiati (ricavi

connessi), purchè inferiori al 66% dell’ammontare

dei costi complessivi del

sodalizio, sono esenti dall’imposta erariale

Irpeg e da quella locale Irap.

Tuttavia, in considerazione dei settori

speciali di intervento (sport disabile/

Fisd), le Onlus utilizzano spesso operatori

qualificati, legandosi attraverso

una gamma variegata di rapporti: dalle

collaborazioni occasionali a quelle coordinate

e continuative, fino a giungere al

lavoro subordinato.

Su questi oneri, per quanto paradossale,

l’ente è tenuto a versare l’imposta

regionale sulle attività produttive (Irap)

nella misura del 4,25%.

Ed è su questo fronte che il federalismo

fiscale sta portando delle novità: la

Regione Toscana aveva già deliberato

per il periodo di imposta in corso alla

data del 1° gennaio 2001 l’abbattimento

di un punto percentuale del tributo

gravante sui costi dei collaboratori

impiegati a favore degli utenti svantaggiati;

con la Legge 18 dicembre 2001,

n. 27 (art. 1, comma 7) la Lombardia

è andata oltre ed ha deciso di esentare

tout court dal 2002 le Onlus dal

pagamento del tributo regionale, fermo

restando l’obbligo di presentare la relativa

dichiarazione allo Stato.

Un precedente molto significativo,

pur considerando segnato il futuro dell’imposta,

che non dovrebbe mancare

di produrre reazioni: a) un intensificarsi

dell’azione statale di controllo e di

repressione del fenomeno delle false

Onlus; b) una serie di istanze da parte

delle Onlus nei confronti dei relativi

vertici regionali affinchè adottino la

decisione dei colleghi lombardi; c) una

possibile censura da parte delle Cee per

un ulteriore distinguo, sebbene a livello

locale, nel settore no-profit che, in

quanto tale, dovrebbe essere meritevole

in blocco di agevolazioni. E su questo

ultimo punto potrebbe infatti inserirsi

la protesta delle altre associazioni sportive

senza fini di lucro, ma non Onlus.









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