Sponsor pubblico

19 Ottobre 2001

Nell’associazionismo sportivo dilettantistico

è diffusa nei soggetti contraenti

un accordo pubblicitario e/o di

sponsorizzazione la convinzione che la

fattura sia la contropartita dell’erogazione

della somma.

Non è così.

La corresponsione dell’importo è

il corrispettivo della cessione di spazi

(audio e/o visivi) nella disponibilità del

sodalizio sportivo a favore della controparte,

l’imprenditore privato.

L’assenza della cessione degli spazi

sui possibili mezzi promozionali (divise

da gioco, cartellonistica, programma

ufficiale...) significa quindi l’emissione

di una fattura per una operazione inesistente.

Un fatto sanzionato dalla legge.

Dall’altra parte le motivazioni che

hanno spinto l’imprenditore privato in

buona fede alla stipula dell’acquisto

non rilevano ad alcun fine, a partire

dalla legittimità del suo operato.

Detto questo, con l’entrata in vigore

dell’art. 43 della Legge 27 dicembre

1997, n. 449 (legge Finanziaria 1998)

sul mercato pubblicitario nel ruolo di

cedente di spazi si sono inseriti a tutti

gli effetti anche gli enti pubblici territoriali

(Comuni, Province e Regioni).

Possiamo affermare che con questa

norma il legislatore ha riconosciuto la

capacità giuridica dell’ente pubblico di

agire come un imprenditore privato per

il raggiungimento dei fini istituzionali.

Ed è proprio su questo assunto, cioè

la provata strumentalità dell’attività

commerciale ai fini del soddisfacimento

degli scopi statutari, che in questi

anni la Giurisprudenza ha espresso sul

fronte opposto la legittimità del ruolo

di acquirente di spazi (sponsor) dei suddetti

enti (Cons. Stato, sez. VI, 12-3-90

n. 374).

In altre parole nella realizzazione di

maggiori risorse e nella diffusione e rafforzamento

della immagine del territorio

rappresentato, i Giudici amministrativi

hanno riconosciuto la sussistenza di

quella condizione ai fini della legittimità

degli interventi degli enti pubblici non

economici rispettivamente come sponsee

(soggetto sponsorizzato) e come

sponsor (Cons. Giust. Amm.va Regione

Sicilia 4 novembre 1995, n. 336 e 28

aprile 1997, n. 35).

Sul ruolo di sponsor della pubblica

amministrazione di soggetti impegnati

in campionati agonistici, certa Dottrina

ha sollevato dubbi su due punti: 1) l’alterazione

del carattere di imparzialità

che deve contraddistinguere il comportamento

dell’ente pubblico; 2) il rischio

di ritorno di immagine in negativo in

caso di risultati deludenti sul campo di

gara. Per i Giudici si tratta di valutazioni

di ordine psicologico e non logico-giuridico

che, se condivisibili in astratto,

investono il merito e non la legittimità

dell’intervento.









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