Nell’associazionismo sportivo dilettantistico
è diffusa nei soggetti contraenti
un accordo pubblicitario e/o di
sponsorizzazione la convinzione che la
fattura sia la contropartita dell’erogazione
della somma.
Non è così.
La corresponsione dell’importo è
il corrispettivo della cessione di spazi
(audio e/o visivi) nella disponibilità del
sodalizio sportivo a favore della controparte,
l’imprenditore privato.
L’assenza della cessione degli spazi
sui possibili mezzi promozionali (divise
da gioco, cartellonistica, programma
ufficiale...) significa quindi l’emissione
di una fattura per una operazione inesistente.
Un fatto sanzionato dalla legge.
Dall’altra parte le motivazioni che
hanno spinto l’imprenditore privato in
buona fede alla stipula dell’acquisto
non rilevano ad alcun fine, a partire
dalla legittimità del suo operato.
Detto questo, con l’entrata in vigore
dell’art. 43 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449 (legge Finanziaria 1998)
sul mercato pubblicitario nel ruolo di
cedente di spazi si sono inseriti a tutti
gli effetti anche gli enti pubblici territoriali
(Comuni, Province e Regioni).
Possiamo affermare che con questa
norma il legislatore ha riconosciuto la
capacità giuridica dell’ente pubblico di
agire come un imprenditore privato per
il raggiungimento dei fini istituzionali.
Ed è proprio su questo assunto, cioè
la provata strumentalità dell’attività
commerciale ai fini del soddisfacimento
degli scopi statutari, che in questi
anni la Giurisprudenza ha espresso sul
fronte opposto la legittimità del ruolo
di acquirente di spazi (sponsor) dei suddetti
enti (Cons. Stato, sez. VI, 12-3-90
n. 374).
In altre parole nella realizzazione di
maggiori risorse e nella diffusione e rafforzamento
della immagine del territorio
rappresentato, i Giudici amministrativi
hanno riconosciuto la sussistenza di
quella condizione ai fini della legittimità
degli interventi degli enti pubblici non
economici rispettivamente come sponsee
(soggetto sponsorizzato) e come
sponsor (Cons. Giust. Amm.va Regione
Sicilia 4 novembre 1995, n. 336 e 28
aprile 1997, n. 35).
Sul ruolo di sponsor della pubblica
amministrazione di soggetti impegnati
in campionati agonistici, certa Dottrina
ha sollevato dubbi su due punti: 1) l’alterazione
del carattere di imparzialità
che deve contraddistinguere il comportamento
dell’ente pubblico; 2) il rischio
di ritorno di immagine in negativo in
caso di risultati deludenti sul campo di
gara. Per i Giudici si tratta di valutazioni
di ordine psicologico e non logico-giuridico
che, se condivisibili in astratto,
investono il merito e non la legittimità
dell’intervento.