Tra le partite ancora aperte con il
fisco, lo sport deve fare i conti con
l'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni (Iciap).
I versamenti del tributo, istituito con
il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66,
e sostituito dall'Irap dal 30 settembre
1997, sono oggetto di verifiche sistematiche
da parte delle municipalità.
Il presupposto dell'imposta era lo
svolgimento di una attività di lavoro
autonomo (impresa, arte o professione)
su di una superficie comunale, in base
alle dimensioni della quale scattava la
tariffa in modo direttamente proporzionale
all'area utilizzata.
Ma se l'esercizio dell'impresa (biglietteria,
sponsorizzazioni ...) non costituiva
lo scopo, bensì il mezzo per raggiungere
il fine "ideale" dell'ente, cioè la
promozione, la diffusione e la pratica
senza fini di lucro di una o più discipline
sportive, l'Iciap era dovuta?
Se per le società di capitali sportive
(srl, spa...) la risposta è affermativa (risoluzione
ministeriale n. 7/A/Q/108 del 30
luglio 1990), i dubbi non mancano per
tutti gli altri sodalizi.
La questione, denunciata fino dal
primo anno di entrata in vigore del tributo,
non è di poco conto, considerate
le dimensioni delle superfici della maggiore
parte degli impianti sportivi.
Risultato: in assenza di disposizioni
chiare qualche sodalizio pagò l'onere
sulla base della superficie della sede
sociale (?), mentre la maggiore parte
delle associazioni sportive dilettantistiche
ignorò la materia.
Ora la metodologia dei controlli è
semplice: incrociare i contribuenti forniti
dall'ufficio Iva con i versamenti in
possesso del Comune. I nodi vengono
al pettine.
La risoluzione ministeriale n. 219/E
del 10 settembre 1996 non fa chiarezza:
un immobile destinato ad attività alberghiera
è esente da Iciap se il sodalizio
possessore è effettivamente un "ente
non commerciale". Facile da dire, quasi
impossibile da dimostrare.
Anche dopo la riforma Visco, introdotta
dal 1° gennaio 1998 dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Il
suddetto provvedimento ha introdotto
i concetti di attività commerciale direttamente
connessa e di attività commerciale
accessoria per natura a quella
istituzionale. Ciò potrebbe fornire agli
uffici comunali un principio informatore
per l'attività di controllo, con i limiti
tuttavia di una interpretazione a ritroso
della norma.
L'assoggettabilità ai fini Iciap dell'ente
sportivo potrebbe essere accertata in
presenza di attività imprenditoriale del
secondo tipo (es. gestione di impianti
sportivi...), a nulla rilevando ai fini del
tributo locale le antrate commerciali
strumentali all'attività istituzionale:
bigliettria, sponsorizzazioni, diritti tv e
pubblicità.