Ti ricordi l'Iciap?

16 Aprile 1999

Tra le partite ancora aperte con il

fisco, lo sport deve fare i conti con

l'imposta comunale per l'esercizio di

imprese, arti e professioni (Iciap).

I versamenti del tributo, istituito con

il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66,

e sostituito dall'Irap dal 30 settembre

1997, sono oggetto di verifiche sistematiche

da parte delle municipalità.

Il presupposto dell'imposta era lo

svolgimento di una attività di lavoro

autonomo (impresa, arte o professione)

su di una superficie comunale, in base

alle dimensioni della quale scattava la

tariffa in modo direttamente proporzionale

all'area utilizzata.

Ma se l'esercizio dell'impresa (biglietteria,

sponsorizzazioni ...) non costituiva

lo scopo, bensì il mezzo per raggiungere

il fine "ideale" dell'ente, cioè la

promozione, la diffusione e la pratica

senza fini di lucro di una o più discipline

sportive, l'Iciap era dovuta?

Se per le società di capitali sportive

(srl, spa...) la risposta è affermativa (risoluzione

ministeriale n. 7/A/Q/108 del 30

luglio 1990), i dubbi non mancano per

tutti gli altri sodalizi.

La questione, denunciata fino dal

primo anno di entrata in vigore del tributo,

non è di poco conto, considerate

le dimensioni delle superfici della maggiore

parte degli impianti sportivi.

Risultato: in assenza di disposizioni

chiare qualche sodalizio pagò l'onere

sulla base della superficie della sede

sociale (?), mentre la maggiore parte

delle associazioni sportive dilettantistiche

ignorò la materia.

Ora la metodologia dei controlli è

semplice: incrociare i contribuenti forniti

dall'ufficio Iva con i versamenti in

possesso del Comune. I nodi vengono

al pettine.

La risoluzione ministeriale n. 219/E

del 10 settembre 1996 non fa chiarezza:

un immobile destinato ad attività alberghiera

è esente da Iciap se il sodalizio

possessore è effettivamente un "ente

non commerciale". Facile da dire, quasi

impossibile da dimostrare.

Anche dopo la riforma Visco, introdotta

dal 1° gennaio 1998 dal decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Il

suddetto provvedimento ha introdotto

i concetti di attività commerciale direttamente

connessa e di attività commerciale

accessoria per natura a quella

istituzionale. Ciò potrebbe fornire agli

uffici comunali un principio informatore

per l'attività di controllo, con i limiti

tuttavia di una interpretazione a ritroso

della norma.

L'assoggettabilità ai fini Iciap dell'ente

sportivo potrebbe essere accertata in

presenza di attività imprenditoriale del

secondo tipo (es. gestione di impianti

sportivi...), a nulla rilevando ai fini del

tributo locale le antrate commerciali

strumentali all'attività istituzionale:

bigliettria, sponsorizzazioni, diritti tv e

pubblicità.









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