Di fronte all’avanzata francese il 24 settembre 1810 furono convocate a Cadice (una delle poche zone ancora non conquistate dai francesi) le cortes, secondo la vecchia prassi parlamentare iberica. Dopo due anni di intenso lavoro, il 18 marzo 1812approvarono una costituzione, che, per la prima volta, dunque, era votata e non soltanto ottriata, ovvero concessa.

Soppressa il 4 maggio 1814 da Ferdinando VII appena rientrato in Spagna, fu ripristinata nel 1820.


 

Re e cortes nella Costituzione spagnola del 1812

Costituzione di Spagna

Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della Società.
Le Corti generali straordinarie della Nazione Spagnuola, essendo persuase dopo lungo esame e matura deliberazione, che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia, accompagnate da opportune provvidenze e precauzioni, le quali ne assicurino in maniera stabile e permanente l’intiera osservanza, potranno dare esse sole il bramato compimento alla gloria, alla prosperità ed al bene di tutta la Nazione; decretano la seguente Costituzione politica per il buon governo e la retta amministrazione dello Stato.
Art. 1. – La Nazione Spagnuola è la riunione di tutti gli Spagnuoli di ambedue gli emisferi.
Art. 2. – La Nazione Spagnuola è libera ed indipendente; e non è né può esser patrimonio di veruna famiglia né persona.
Art. 3. – La Sovranità risiede essenzialmente nella Nazione ed in conseguenza ad essa sola appartiene il diritto di stabilire le proprie sue leggi fondamentali. […]
Art. 12. – La Religione della Nazione Spagnuola è presentemente, e perpetuamente sarà, la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La Nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta l’esercizio di qualunque altra Religione. […]
Art. 149. – Se per la terza volta nelle Corti del seguente anno si proponesse, ammettesse ed approvasse lo stesso progetto di legge, basterà questo terzo atto, perché si tenga la legge per sanzionata dal Re; il quale difatti, presentata che gli sia, la sanzionerà col formolario espresso

nell’articolo 143. […]
Art. 172. – Le restrizioni dell’autorità del Re sono le seguenti:
Non può il Re impedire sotto verun pretesto la riunione delle Corti nei tempi assegnati dalla Costituzione; né scioglierle, né sospenderle, né in maniera alcuna disturbarne le sessioni o deliberazioni. Chiunque gli desse aiuto o consiglio per qualsiasi di coteste operazioni, sarà dichiarato traditore e perseguitato come tale.
Non può il Re uscire dal Regno senza il consenso delle Corti, ed in caso di farlo, s’intenderà che abbia rinunziata la Corona.
Non può il Re alienare, né cedere, né rinunziare, né trasferire per verun conto ad altra persona la sua autorità reale, né veruna delle sue prerogative. Se volesse per qualunque motivo rinunziare il trono al suo immediato Successore, non potrà farlo senza cognizione delle Corti. […]
5. Non può similmente senza il consenso delle Corti obbligarsi a dar sussidi a veruna Potenza straniera. […]
Non può il Re né direttamente né indirettamente imporre contribuzioni, né chieder doni o pagamenti per verun oggetto né titolo: il decretare tali cose è proprio delle Corti. […]
Il Re, prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Corti per ottenerne il consenso: e nel caso che sposi senza consenso s’intenderà che abbia rinunziato la Corona.
Il Re, nella sua esaltazione al trono, o nell’assumere, dopo la minor età, il governo del Regno, presterà giuramento innanzi alle Corti sotto la formola seguente:
N. (Qui va il nome del Re) per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia spagnuola, Re della Spagna, giuro nel nome di Dio, e sopra i Santi Vangeli: che difenderò e conserverò la Religione Cattolica, Apostolica, Romana senza permetterne verun’altra nel Regno; che osserverò e farò osservare la Costituzione politica, e le leggi della Monarchia spagnuola, avendo sempre la mira in tutte le mie operazioni al bene e vantaggio di essa; che non alienerò né cederò, né smembrerò veruna parte del Regno; che non esigerò mai né frutti, né denaro, né verun’altra cosa, se non ciò che le Corti avessero decretato; che non toglierò mai a nessuno la proprietà, e rispetterò sopra ogni altra cosa la libertà politica della nazione, e la personale di ogni individuo. Se io operassi contro il mio giuramento o contro qualunque articolo di esso, non dovrò essere ubbidito; ed ogni operazione, con cui vi contravvenissi, sarà nulla e di nessun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti e mi protegga, ed altrimenti, me ne domandi conto.