SOLLEMNIS CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET GERMANICAM REMPUBLICAM

CONCORDATO
FRA LA
SANTA SEDE
ED IL
REICH GERMANICO

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e il Presidente del Reich Germanico,

concordi nel desiderio di consolidare e sviluppare le relazioni amichevoli esistenti fra la Santa Sede e il Reich Germanico,

volendo regolare i rapporti fra la Chiesa Cattolica e lo Stato per tutto il territorio del Reich Germanico in modo stabile e soddisfacente per entrambe le parti,

hanno risoluto di concludere una solenne Convenzione, che completi i Concordati conclusi con alcuni Stati particolari (Laender) della Germania ed assicuri per gli altri un criterio uniforme nel trattamento delle relative questioni.

A tale effetto, Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI ha nominato Suo Plenipotenziario

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Eugenio Pacelli, Suo Segretario di Stato,

e il Presidente del Reich Germanico ha nominato Suo Plenipotenziario il Vice-Cancelliere del Reich Germanico, Signor Franz Von Papen,

i quali, scambiati i loro relativi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:

ARTICOLO 1.

Il Reich Germanico garantisce la libertà della professione e del pubblico esercizio della religione cattolica.

Riconosce il diritto della Chiesa Cattolica, nelrambito delle leggi generali vigenti, di regolare e di amministrare liberamente i propri affari, e di emanare, nel campo della sua competenza, leggi e ordinanze che obbligano i suoi membri.

ARTICOLO 2.

I Concordati conclusi con la Baviera; (1924), la Prussia (1929) ed il Baden (1932) rimangono in vigore, ed i diritti e le libertà della Chiesa Cattolica, in essi riconosciute, restano invariate entro i territori dei rispettivi Stati. Per i rimanenti Stati si applicano integralmente le disposizioni convenute nel presente Concordato. Queste sono obbligatorie anche per i suddetti tre Stati, in quanto riguardano materie che non furono regolate nei succitati Concordati particolari o ne completano l’ordinamento già stabilito.

In avvenire, la conclusione di Concordati con gli Stati particolari si effettuerà soltanto d’accordo col Governo del Reich.

ARTICOLO 3.

Per coltivare i buoni rapporti fra la Santa Sede ed il Reich Germanico, un Nunzio Apostolico risiederà come finora nella capitale del Reich Germanico e un Ambasciatore del Reich Germanico presso la Santa Sede.

ARTICOLO 4.

La Santa Sede gode piena libertà di comunicare e corrispondere con i Vescovi, col clero e con quanti appartengono alla Chiesa Cattolica in Germania. Lo stesso vale per i Vescovi e per le altre Autorità diocesane nelle loro comunicazioni con i fedeli per tutto ciò che ha attinenza col loro ministero pastorale.

Le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ufficiali e tutti gli altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che vengono emanati dalle Autorità ecclesiastiche nell’ambito della loro competenza (art. 1 cap. 2), possono essere pubblicati liberamente e portati alla conoscenza dei fedeli nelle forme finora usate.

ARTICOLO 5.

Nell’esercizio della loro attività sacerdotale gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato allo stesso modo come gli impiegati dello Stato. Questo impedirà, a norma delle leggi generali dello Stato, le offese alla loro persona e alla loro qualità di ecclesiastici, come pure che essi siano disturbati negli atti del loro ministero, e si renderà garante, ove occorra, della protezione da parte delle Autorità civili.

ARTICOLO 6.

I chierici ed i religiosi sono esenti dall’obbligo di assumere pubblici uffici ed incombenze che, secondo le norme del Diritto Canonico, non sono compatibili con lo stato ecclesiastico o religioso. Ciò vale in modo particolare per l’ufficio di scabino, di giurato, di membro di Commissioni d’imposta o di tribunali di finanza.

ARTICOLO 7.

Per assumere un impiego od ufficio dello Stato o di enti pubblici dipendenti dal medesimo, si richiede per gli ecclesiastici il nulla osta del loro Ordinario diocesano, come pure dell’Ordinario del luogo; il nulla osta rimane sempre revocabile per gravi motivi d’interesse ecclesiastico.

ARTICOLO 8.

Le entrate, di cui godono gli ecclesiastici per ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità, nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati del Reich e degli Stati.

ARTICOLO 9.

Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altre autorità a dare informazioni su cose o materie, che sono state ad essi confidate nell’esercizio della cura d’anime, e che perciò cadono sotto il segreto del loro ufficio spirituale.

ARTICOLO 10.

L’uso dell’abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici o di religiosi, ai quali sia stato interdetto dalla competente Autorità ecclesiastica con provvedimento definitivo ed esecutivo, comunicato ufficialmente all’ autorità dello Stato, è punibile con le stesse pene con le quali è punibile l’uso abusivo della divisa militare.

ARTICOLO 11.

L’attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa Cattolica in Germania rimane conservata. L’erezione di una nuova Diocesi o Provincia ecclesiastica od altri cambiamenti di circoscrizioni diocesane, che apparissero eventualmente necessari in avvenire, rimangono riservati, trattandosi di un nuovo ordinamento entro i confini di uno Stato particolare della Germania, ad accordi col competente Governo del rispettivo Stato. Per nuove erezioni o cambiamenti, che sorpassano i confini di uno Stato particolare della Germania, avrà luogo un accordo col Governo del Reich, al quale sarà lasciata la cura di assicurarsi il consenso dei Governi degli Stati interessati. Lo stesso vale per la nuova erezione od il cambiamento di Provincie ecclesiastiche, qualora vi siano interessati più Stati particolari della Germania. Queste norme non si applicano nei casi di mutamenti di confini ecclesiastici, che si fanno unicamente nell’interesse della cura locale delle anime.

Nel caso di eventuali cambiamenti nella struttura territoriale interna del Reich Germanico, il Governo del Reich si metterà in comunicazione con la Santa Sede per il nuovo ordinamento della organizzazione e circoscrizione diocesana.

ARTICOLO 12.

Salvo le disposizioni dell’art. 11, gli uffici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati, qualora non si richieggano contributi dai fondi dello Stato. Il concorso dello State nella erezione e nel cambiamento di parrocchie o di simili comunità ecclesiastiche avrà luogo secondo direttive che si fisseranno d’accordo coi Vescovi diocesani; il Governo del Reich si adoprerà presso i Governi degli Stati particolari per la maggior possibile uniformità di tali direttive.

ARTICOLO 13.

Le parrocchie e altre simili comunità ecclesiastiche cattoliche, le associazioni parrocchiali e diocesane, le Sedi vescovili, le diocesi ed i capitoli, gli Ordini e le Congregazioni religiose, come pure gli istituti, le fondazioni ed i cespiti patrimoniali della Chiesa Cattolica, amministrati da organi ecclesiastici, conservano od acquistano la personalità giuridica per il foro civile secondo le norme comuni del diritto statale. Rimangono enti di diritto pubblico quelli che lo sono: agli altri possono essere concessi uguali diritti, a norma delle leggi generali vigenti.

ARTICOLO 14.

La Chiesa Cattolica ha in massima il diritto di conferire liberamente tutti gli uffici e benefici ecclesiastici, senza il concorso dello Stato o dei Comuni, ad eccezione dei casi previsti dagli accordi stabiliti nei Concordati di cui all’art. 2. Per quel che riguarda la provvista delle Sedi vescovili delle due diocesi suffraganee di Rottenburg e di Magonza, come pure della diocesi di Misnia, si applica ad esse, corrispondentemente, la norma fissata per la Sede di Friburgo, Metropolitana della Provincia ecclesiastica dell’Alto Reno. Lo stesso vale, nelle due diocesi suffraganee suddette, per la provvista dei canonicati del Capitolo vescovile e per il regolamento del diritto di patronato. Inoltre si è d’accordo sui seguenti punti:

1.) I Sacerdoti cattolici, che coprono in Germania una carica ecclesiastica o che esercitano un’attività nella cura d’anime o nell’insegnamento, devono

a) essere cittadini germanici;

b) avere ottenuto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una scuola superiore germanica;

c) avere almeno per un triennio compiuto gli studi filosofico-teologici in un’alta scuola germanica dello Stato od in un istituto accademico germanico ecclesiastico od in un’alta scuola Pontificia in Roma.

2.) Prima di spedire le Bolle di nomina per gli Arcivescovi, Vescovi, per un Coadiutore cum iure successionis o per un Prelato nullius, si comunicherà al Luogotenente del Reich (Reichsstatthalter) nel competente Stato il nome della persona prescelta per accertare che contro di essa non esistono obbiezioni di carattere politico generale. Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e governativa si potrà prescindere dai requisiti enumerati nel num.1) capoverso 2, lett. a), b), c).

ARTICOLO 15.

Gli Ordini e le Congregazioni religiose non sono sottoposti, da parte dello Stato, ad alcuna speciale restrizione riguardo alla loro fondazione, alle loro residenze, al numero e — salvo l’art. 15, capov. 2 — alle qualità dei loro membri, alla loro attività nella cura d’anime, nell’insegnamento, nell’assistenza ai malati e nelle opere di carità, nel regolamento dei loro affari e nell’amministrazione dei loro beni.

I Superiori religiosi, che hanno la loro residenza nel Reich Germanico, devono avere la cittadinanza tedesca. I Superiori provinciali e generali, residenti fuori del territorio del Reich Germanico, hanno, anche se di altra nazionalità, il diritto di visitare le loro case situate in Germania.

La Santa Sede avrà cura che per le case religiose esistenti nel territorio del Reich l’organizzazione provinciale sia regolata in modo che esse non siano, possibilmente, soggette a Superiori provinciali stranieri. Eccezioni possono essere ammesse, di intesa col Governo del Reich, specialmente in quei casi, in cui per il numero esiguo delle case non sia consigliabile la costituzione di una provincia germanica o in cui esistano particolari ragioni per conservare una organizzazione provinciale storicamente fondata e dimostratasi praticamente buona.

ARTICOLO 16.

I Vescovi, prima di prendere possesso delle loro Diocesi, presteranno nelle mani del Luogotenente del Reich (Reichsstatthalter) nel competente Stato oppure del Presidente del Reich un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, giuro e prometto, come si conviene ad un Vescovo, fedeltà al Reich Germanico e allo Stato….. Giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Preoccupandomi, com’è mio dovere, del bene e dell’interesse dello Stato Germanico, cercherò, nell’esercizio del sacro ministero affidatomi, di impedire ogni danno che possa minacciarlo».

ARTICOLO 17.

La proprietà e gli altri diritti degli enti di diritto pubblico, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni della Chiesa Cattolica sui propri beni saranno garantiti a norma delle leggi generali dello Stato.

Per nessun motivo potrà avere luogo la demolizione di un edificio dedicato al culto, senza previo accordo con le competenti Autorità ecclesiastiche.

ARTICOLO 18.

Qualora si volesse procedere allo svincolo delle prestazioni dello Stato alla Chiesa Cattolica fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici, si addiverrà tempestivamente ad una intesa amichevole tra la Santa Sede ed il Reich prima di determinare i criteri da stabilirsi per tale svincolo.

Fra i particolari titoli giuridici va annoverata anche la consuetudine fondata in diritto.

Lo svincolo deve procurare agli aventi diritto al medesimo un congruo compenso per la cessazione delle attuali prestazioni dello Stato.

ARTICOLO 19.

Le Facoltà di teologia cattolica nelle Università dello Stato rimangono conservate. I loro rapporti con l’Autorità ecclesiastica sono regolati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi Concordati ed annessi Protocolli finali, ed a norma delle relative prescrizioni ecclesiastiche. Il Governo del Reich avrà premura di assicurare per tutte le anzidette Facoltà cattoliche della Germania una pratica uniforme che corrisponda a tutte le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 20.

Salvo altri accordi vigenti, la Chiesa ha il diritto di erigere, per la formazione del clero, scuole di filosofia e di teologia, che dipendono esclusivamente dall’ Autorità ecclesiastica, qualora non si richiedano sussidi dello Stato.

L’erezione, la direzione e la gestione dei Seminari e dei Convitti ecclesiastici spettano unicamente alle Autorità ecclesiastiche, nell’ambito delle leggi generali vigenti.

ARTICOLO 21.

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, professionali, medie e superiori è materia ordinaria d’insegnamento e sarà impartito in conformità con i principii della Chiesa Cattolica. Nell’insegnamento religioso si curerà particolarmente l’educazione alla coscienza dei doveri patrii, civili e sociali, secondo le massime della fede e della legge morale cristiana, ciò che si farà anche nel rimanente insegnamento.

Il programma dell’insegnamento religioso e la scelta dei relativi libri di testo verranno fissati d’accordo con l’Autorità ecclesiastica superiore. Alle Autorità ecclesiastiche superiori sarà dato modo di esaminare, d’accordo con le Autorità scolastiche, se gli scolari ricevono l’istruzione religiosa in conformità con le dottrine e le esigenze della Chiesa.

ARTICOLO 22.

L’assunzione di insegnanti della religione cattolica avviene di comune intelligenza fra il Vescovo ed il Governo dello Stato particolare.

Gli insegnanti, che il Vescovo, per la loro dottrina o condotta morale, abbia dichiarati non idonei ad impartire ulteriormente l’istruzione religiosa, non possono essere adibiti a tale insegnamento, finchè perduri questo impedimento.

ARTICOLO 23.

La conservazione e la nuova erezione di scuole confessionali cattoliche rimangono garantite. In tutti i Comuni, nei quali i genitori, o chi per essi, lo richiedono, saranno erette scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli alunni, tenute nel dovuto conto le condizioni dell’organizzazione scolastica locale, fa ritenere possibile, a norma delle prescrizioni dello Stato, un ordinato funzionamento della scuola.

ARTICOLO 24.

In tutte le scuole elementari cattoliche saranno impiegati soltanto maestri, che appartengano alla Chiesa Cattolica e che offrano la garanzia di corrispondere alle particolari esigenze della scuola confessionale cattolica.

Nel quadro della formazione professionale generale degli insegnanti dovranno esservi istituti, i quali assicurino una formazione di insegnanti cattolici corrispondente alle particolari esigenze della scuola confessionale cattolica.

ARTICOLO 25.

Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono autorizzate a fondare e a dirigere scuole private, a norma del diritto comune e delle condizioni fissate dalla legge. Tali scuole private danno le stesse abititazioni delle scuole dello Stato, qualora adempiano alle condizioni vigenti per queste ultime in materia di programmi d’insegnamento.

Per l’ammissione all’insegnamento e per la nomina ad insegnante nelle scuole elementari, medie e superiori, valgono per i membri degli Ordini e delle Congregazioni religiose i requisiti comuni.

ARTICOLO 26.

Senza pregiudizio di un ulteriore e più ampio regolamento delle questioni di diritto matrimoniale, si è d’accordo che il matrimonio religioso possa esser celebrato prima dell’atto civile, oltre che nel caso di malattia mortale di uno degli sposi che non consenta dilazione, anche nel caso di grave necessità morale, la cui esistenza deve essere riconosciuta dalla competente Autorità vescovile. In questi casi, il parroco è tenuto ad informarne senza indugio l’ufficio di Stato civile.

ARTICOLO 27.

All’esercito del Reich Germanico sarà concessa una cura d’anime esente per gli ufficiali, funzionari e militari cattolici ad esso appartenenti e rispettive famiglie.

La direzione dell’assistenza spirituale dell’esercito spetta al Vescovo militare. La sua nomina ecclesiastica sarà fatta dalla Santa Sede, dopo che Essa si sarà messa in comunicazione col Governo del Reich per la designazione, d’accordo con lui, di una persona idonea.

La nomina ecclesiastica dei parroci militari e degli altri ecclesiastici militari è fatta dal Vescovo militare, dopo aver udito la competente Autorità del Reich. Il Vescovo militare può nominare solo quegli ecclesiastici, che abbiano ottenuto dal loro Vescovo diocesano il permesso di entrare nella cura d’anime dell’esercito ed il relativo certificato d’idoneità.

Gli ecclesiastici aventi cura di anime presso l’esercito, hanno competenze parrocchiali sulle truppe e rispettive famiglie, loro affidate.

Le norme precise per l’organizzazione dell’assistenza spirituale cattolica presso l’esercito saranno emanate con Breve Apostolico. Il regolamento della situazione dei cappellani militari in quanto funzionari dello Stato sarà fatto dal Governo del Reich.

ARTICOLO 28.

Negli ospedali, nei penitenziari e negli altri stabilimenti tenuti da enti pubblici, la Chiesa sarà ammessa, nel quadro dell’orario generale della casa, a provvedere ai bisogni spirituali delle anime ed a compiervi le funzioni religiose. Se in tali istituti viene stabilita una regolare assistenza spirituale e se a tale scopo verranno assunti ecclesiastici, come impiegati dello Stato o comunque pubblici, ciò sarà fatto d’accordo con l’Autorità ecclesiastica superiore.

ARTICOLO 29.

I cattolici residenti nel Reich Germanico ed appartenenti a minoranze etniche non tedesche avranno, riguardo all’ammissione della loro lingua materna nel culto, nell’insegnamento religioso e nelle associazioni ecclesiastiche, un trattamento non meno favorevole di quello che corrisponde alla condizione di diritto e di fatto dei cittadini di origine e di lingua tedesca nel territorio del rispettivo Stato estero.

ARTICOLO 30.

Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese cattedrali, come pure in quelle parrocchiali, filiali e conventuali del Reich Germanico si reciterà alla :fine del servizio religioso principale, in conformità con le prescrizioni della Sacra Liturgia, una preghiera per la prosperità del Reich e del popolo germanico.

ARTICOLO 31.

Le organizzazioni e associazioni cattoliche, che abbiano scopi esclusivamente religiosi, culturali e caritativi e che come tali dipendano dall’ Autorità ecclesiastica, saranno protette nelle loro istituzioni e nella loro attività.

Le organizzazioni cattoliche, che, oltre quelli religiosi, culturali e caritativi, hanno pure altri scopi, fra i quali anche i sociali o i professionali, godranno, senza pregiudizio della loro eventuale inserzione nelle unioni dello Stato, della protezione, di cui all’art. 31 capov. 1, in quanto diano garanzia di svolgere la loro attività fuori di ogni partito politico.

Il catalogo delle organizzazioni e associazioni, che cadono sotto le di- sposizioni di questo articolo, verrà fatto d’accordo fra il Governo del Reich e l’Episcopato tedesco.

In quanto vi siano organizzazioni giovanili — sportive od altre — sostenute dal Reich e dagli Stati particolari, si avrà cura che ai loro membri sia reso possibile il regolare adempimento dei loro doveri religiosi nelle domeniche e negli altri giorni festivi e non siano obbligati a fare cose non compatibili con le loro cominzioni e coi loro doveri religiosi e morali.

ARTICOLO 32.

A causa delle attuali particolari circostanze della Germania, e in considerazione delle garanzie, create dalle disposizioni del presente Concordato, di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà della Chiesa Cattolica nel Reich e nei suoi Stati, la Santa Sede, emanerà disposizioni, le quali escludano per gli ecclesiastici ed i religiosi l’appartenenza a partiti politici e la loro attività a favore dei medesimi.

ARTICOLO 33.

Le materie, relative a persone e cose ecclesiastiche, delle quali non si è trattato negli articoli precedenti, saranno regolate nel campo ecclesiastico secondo il diritto canonico vigente.

Se in avvenire sorgesse qualche divergenza sull’interpretazione o sull’applicazione di una disposizione del presente Concordato, la Santa Sede ed il Reich Germanico procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

ARTICOLO 34.

Il presente Concordato, il cui testo tedesco e italiano fanno medesima fede, dovrà essere ratificato e gli istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti istrumenti. In fede di che hanno firmato il dato.

Fatto in doppio originale.

 Città del Vaticano, 20 Luglio 1933.

EUGENIO Card. PACELLI.
FRANZ VON PAPEN.

 

Protocollo finale.

Al momento di procedere alla firma del Concordato oggi conchiuso fra la Santa Sede ed il Reich Germanico i sottoscritti Plenipotenziari, dovutamente autorizzati, hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, che formano parte integrante del Concordato medesimo.

All’art. 3.

Il Nunzio Apostolico presso il Reich Germanico è, in conformità colle Note scambiate fra la Nunziatura Apostolica in Berlino e il Ministero degli Esteri in data dell’11 e del 27 marzo 1930, il decano del Corpo Diplomatico ivi accreditato.

All’art. 13.

Si è d’accordo che il diritto della Chiesa di riscuotere tasse rimane garantito.

All’art. 11, capov. 2 n. 2.

Si è d’accordo che se esistono obbiezioni di natura politica generale, dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile. Se nessuna dichiarazione del genere verrà presentata nel termine di venti giorni, la Santa Sede avrà il diritto di ritenere che contro il candidato non esistono tali obbiezioni.

Fino alla pubblicazione della nomina sarà mantenuto il più stretto segreto sulla persona in questione.

Questo capoverso non importa un diritto di veto da parte dello Stato.

All’art. 17.

Gli edifici ed i fondi dello Stato, destinati a scopi della Chiesa, sono ad essi lasciati come finora, salvo i contratti eventualmente esistenti.

A.ll’art. 19 periodo 2

 La regola fondamentale è costituita, al momento della stipulazione del Concordato, specialmente dalla Costituzione Apostolica «Deus scientiarum Dominus» del 24 maggio 1931 e dalla Istruzione del 7 luglio 1932.

All’art. 20.

I Convitti, soggetti alla direzione della Chiesa., presso alte scuole e ginnasi saranno riconosciuti, per quanto riguarda le tasse, come istituzioni essenziali della Chiesa in senso proprio e come parti costitutive dell’organizzazione diocesana.

All’art. 24.

Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali istituti privati posseggano i requisiti generalmente richiesti dallo Stato per la formazione di maestri e di maestre, si avrà nell’ammissione dei medesimi conveniente riguardo anche ad istituti esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose.

All’art. 26.

Si verifica una grave necessità morale, quando difficoltà insormontabili, o che non si possono rimuovere senza eccessivo incomodo, impediscono di poter produrre a tempo debito i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio.

All’art. 27 capov. 1.

Gli ufficiali, impiegati e soldati cattolici, e le loro famiglie, non appartengono alle parrocchie locali e non sono tenuti alle rispettive contribuzioni.

Capov. 4.

Il Breve apostolico sarà emanato, dopo aver udito il Governo del Reich.

All’art. 28.

Nei casi urgenti deve permettersi all’ecclesiastico l’ingresso in qualsiasi momento.

All’art. 29.

Essendosi il Governo del Reich dimostrato pronto ad accettare tale disposizione favorevole per le minoranze non tedesche, la Santa Sede dichiara che, a conferma dei principii da Lei sempre difesi circa il diritto alla lingua materna nella cura delle anime, nell’istruzione religiosa e nella vita delle organizzazioni cattoliche, procurerà, in occasione della stipulazione di future Convenzioni concordatarie con altri Stati, di fare inserire in esse una eguale disposizione per la tutela dei diritti delle minoranze tedesche.

All’art. 31 capov. 4.

I principii fissati all’articolo 31 capov. 4 valgono anche per l’organizzazione del lavoro obbligatorio.

All’art. 32.

Resta inteso che saranno simultaneamente prese dal Governo del Reich, a riguardo delle confessioni non cattoliche, eguali disposizioni circa l’attività politica nei partiti. Il contegno, di cui, in esecuzione dell’articolo 32, si farà obbligo ai sacerdoti ed ai religiosi, non significa limitazione di alcuna sorta nell’insegnare e spiegare pubblicamente, come è loro dovere, le dottrine e le massime della Chiesa, non solo dommatiche, ma anche morali.

Città del Vaticano, 20 Luglio 1933.

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem Germanorum publicam rata habita, die 10 Septembris 1933 in Palatio Apostolico Vaticano Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo tuerunt. Exinde, i. e. a die 10 Septembris 1933, quo die huiusmodi Instrumenta permutata tuerunt, Conventio inter Ss.mum Dominum Nostrum Pium PP. XI et Supremum Reipublicae Germanicae Praesidem (Deutsche Reichspraesident) icta una simul cum Protocollo finali, vigere et valere coepit ad normam art. 34 comm. 1 eiusdem Pactionis.